Misura/azione PSL
MISURA 4 - AZIONE 4 - MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E ATTREZZATURE AZIENDALI AGRICOLE D’ALPEGGIO E DI FONDOVALLE
Obiettivo misura/azione PSL
Le aziende agricole del territorio del GAL presentano criticità legate alla situazione delle strutture di allevamento (di ridotte dimensioni e con tipologia stabulativa non efficiente), alle strutture di alpeggio (baite senza requisiti alloggiativi e con locali caseificazione e stagionatura non adeguati), attrezzature non rispondenti a criteri di sicurezza per gli operatori e non efficienti. La misura intende sostenere e stimolare l’adeguamento funzionale sia delle strutture aziendali d’alpeggio che di fondovalle per migliorare l’efficienza e la produttività delle aziende agricole oltre che le condizioni di lavoro degli operatori.
Tipo di sostegno
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso
Beneficiari
Agricoltori, Associazioni di agricoltori
Costi ammissibili
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
• costruzione e/o ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli, compresi gli interventi volti a migliorarne l’efficienza energetica;
• realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e
vendita diretta dei prodotti aziendali;
• impianti, macchine e attrezzature innovative che favoriscono:
- l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi;
- la riduzione del consumo energetico;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;
- il miglioramento ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici, tramite l’aumento dell’efficienza di tali impianti e dotazioni, la migliore gestione degli effluenti di allevamento, la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera
Condizioni di ammissibilità
Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.
L’energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.
Zonizzazione: Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020.
Aliquota del sostegno
Investimenti relativi alla fase di produzione agricola: 45%, se giovanie agricoltore: 55% (Per giovane agricoltore si intende colui che beneficia del sostegno di cui all’art. 19.1.a) del reg. 1305/13 (PSR 2014/2020)
Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali: 40%
Importo del sostegno
€ 1.500.000