Misura/azione PSL

MISURA 4 – AZIONE 5 – MIGLIORAMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Obiettivo misura/azione PSL

Il miglioramento strutturale delle aziende agricole e le dotazioni in macchine innovative sono il presupposto per assicurare idonee condizioni di vita e di lavoro agli addetti. Le imprese di trasformazione e/o commercializzazione presenti sul territorio oggetto del PSL nel tempo hanno sviluppato obiettivi produttivi e qualitativi in sinergia con il settore primario e che sono dei riferimenti fondamentali per un’attività di trasformazione economicamente più efficiente, qualitativamente più costante e per la formulazione di un’offerta coordinata e attenta alle esigenze del mercato dei prodotti agricoli di qualità.

Con questa azione si interviene quindi a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti caseari (stagionatori, spacci di vendita cooperativi, ecc) mediante interventi di adeguamento delle strutture edilizie e delle dotazioni impiantistiche anche funzionali al risparmio energetico. L’obiettivo è quindi quello di realizzare investimenti per ottimizzare la redditività nei processi di trasformazione e valorizzare da un punto di vista qualitativo e commerciale i prodotti locali e tipici.

Tipo di sostegno

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concess

Beneficiari

Soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (settore lattiero caseario).

Il latte lavorato proveniente dal territorio del GAL deve essere almeno pari al 70%.

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

• la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (es. celle frigorifere e macchinari a minor consumo energetico);

• l’acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, finalizzato al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento dell’efficienza energetica;

• l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica; • l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale (es. caldaie, scambiatori calore, pannelli fotovoltaici ecc.);

• l’acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, finalizzati al controllo qualità e anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica; 

• spese per la valorizzazione dei punti vendita associati alle strutture produttive quali banchi esposizione, banchi frigoriferi.

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del PSR.


 Non sono ammissibili gli impianti fotovoltaici a terra.

Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca).

Per assicurare un adeguato livello di coinvolgimento dei produttori agricoli di base devono essere rispettate le seguenti condizioni.

  • Sono ammissibili solo le domande che comprovino l’integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario. L’integrazione di filiera e la positiva ricaduta economica degli investimenti sui produttori di base viene verificata e controllata con l’acquisizione dei contratti di filiera, da presentare obbligatoriamente per consentire l’ammissibilità della domanda.
  • Infatti per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l’obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificata e controllata tramite l’acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente.
  • Per l’acquisizione di immobili, gli stessi devono essere già esistenti, non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e non possono essere acquisiti da società associate o controllate dal richiedente; inoltre tali immobili non possono essere acquisiti da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a., per i soci con partecipazione superiore al 10%). Le 4 condizioni previste per l’ammissibilità vengono rispettivamente verificate e controllate tramite l’acquisizione dei certificati rilasciati dal comune comprovanti le opere realizzate, i sistemi informativi che gestiscono la concessione dei contributi, i bilanci consolidati della società richiedente e il registro di stato civile ed anagrafe del Comune di residenza del richiedente e dei soci della società richiedente.
  • Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.
  • Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

 

Zonizzazione: Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020.

Aliquota del sostegno

La percentuale di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento.

 

Importo del sostegno

€ 400.000

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